







Associato

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L’attività
del broker è regolata dal Decreto legislativo 7 settembre
2005, n° 205, denominato Codice delle Assicurazioni
Private. Con tale decreto è stato anche istituito
il RUI, Registro Unico degli Intermediari, sottoposto alla
vigilanza dell’Isvap, Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (www.isvap.it),
innovando, con la sezione B, il vecchio Albo Broker.
Il broker è definito come l’intermediario
che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza
di imprese di assicurazione o riassicurazione. Il broker
quindi collabora con il cliente che intende provvedere alla
copertura dei rischi, assistendolo nella determinazione
del contenuto dei contratti e contribuendo alla loro gestione
ed esecuzione.
Requisiti, accertati dall’Isvap, essenziali per l’iscrizione
al Registro sono la onorabilità e la professionalità.
L’attività di intermediazione assicurativa
e riassicurativa non può essere esercitata
da chi non è iscritto al Registro.
Non è neppure consentito l’esercizio
dell’attività di Broker agli agenti di assicurazione,
i quali agiscono in nome o per conto di una o più
imprese di assicurazione, a produttori diretti,
a banche autorizzate, a intermediari finanziari o a società
di intermediazione mobiliare e loro incaricati.
Il broker è quindi:
- un intermediario atipico
perché sta dalla parte del proprio cliente, del quale
ne interpreta le esigenze
- un professionista che
conosce le dinamiche del mercato e gli strumenti più
avanzati
-
un consulente di fiducia che assiste il
cliente nel prendere le decisioni che riguardano il programma
assicurativo
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