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Associato

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L’attività
del broker è regolata dal Decreto legislativo 7 settembre 2005,
n° 205, denominato Codice delle Assicurazioni Private.
Con tale decreto è stato anche istituito il RUI, Registro Unico
degli Intermediari, sottoposto alla vigilanza dell’Isvap, Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,
innovando, con la sezione B, il vecchio Albo Broker.
Il broker è definito come
l’intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri
di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione. Il
broker quindi collabora con il cliente che intende provvedere alla
copertura dei rischi, assistendolo nella determinazione del contenuto
dei contratti e contribuendo alla loro gestione ed esecuzione.
Requisiti, accertati dall’Isvap, essenziali per l’iscrizione
al Registro sono la onorabilità e la professionalità.
L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
non può essere esercitata da chi non è iscritto al
Registro.
Non è neppure consentito
l’esercizio dell’attività di Broker agli agenti di
assicurazione, i quali agiscono in nome o per conto di una o
più imprese di assicurazione, a produttori diretti, a
banche autorizzate, a intermediari finanziari o a società di
intermediazione mobiliare e loro incaricati.
Il broker è quindi:
- un intermediario atipico
perché sta dalla parte del proprio cliente, del quale ne
interpreta le esigenze
- un professionista
che conosce le dinamiche del mercato e gli strumenti più avanzati
- un consulente di fiducia che assiste il
cliente nel prendere le decisioni che riguardano il programma
assicurativo
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