Associato

L’attività del broker è regolata dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 205, denominato Codice delle Assicurazioni Private. Con tale decreto è stato anche istituito il RUI, Registro Unico degli Intermediari, sottoposto alla vigilanza dell’Isvap, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (www.isvap.it), innovando, con la sezione B, il vecchio Albo Broker.

Il broker è definito come l’intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione. Il broker quindi collabora con il cliente che intende provvedere alla copertura dei rischi, assistendolo nella determinazione del contenuto dei contratti e contribuendo alla loro gestione ed esecuzione.
Requisiti, accertati dall’Isvap, essenziali per l’iscrizione al Registro sono la onorabilità e la professionalità. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto al Registro.
Non è neppure consentito l’esercizio dell’attività di Broker agli agenti di assicurazione, i quali agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, a produttori diretti, a banche autorizzate, a intermediari finanziari o a società di intermediazione mobiliare e loro incaricati.

Il broker è quindi:

- un intermediario atipico perché sta dalla parte del proprio cliente, del quale ne interpreta le esigenze

- un professionista che conosce le dinamiche del mercato e gli strumenti più avanzati

- un consulente di fiducia che assiste il cliente nel prendere le decisioni che riguardano il programma assicurativo